Statuto (provvisorio)

Articolo 1: Costituzione

Rigenerazione, associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale è costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L’associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 117/2017.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “associazione di promozione sociale – Rigenerazione  APS.​  

L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Rigenerazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale. Il suo intento è perseguire finalità civiche solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno. 

L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con quanto previsto agli art. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017. L’associazione ha sede in Cuneo, in Lungogesso XXIII, n. 11. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

Articolo 2: Attività di interesse generale e finalità dell’Associazione Rigenerazione

L’associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità di promozione sociale, culturali, assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:  

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educative di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017; 
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera f , del d.lgs. 117/2017; 
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017; 
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera j , del d.lgs. 117/2017; 
  • organizzazione e gestione di attività di interesse sociale o culturale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017; 
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni. O erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017; 
  • promozione della cultura della legalità, della partecipazione attiva, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera v , del d.lgs. 117/2017; 
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ,di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera w , del d.lgs. 117/2017; 

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, gli scopi principali dell’associazione sono permettere lo sviluppo culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità. Intende farlo attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione, quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali; la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali; del senso di comunità; la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo; la promozione, nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale; di supporto ed apertura alle comunità. ai nuclei sociali e familiari; di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile e etico; o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell’altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale. Sono potenziali settori d’intervento dell’associazione.

L’associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell’art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, che saranno rimesse alla individuazione ed attuazione della Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di dar vita a un luogo di riflessione, di elaborazione e di confronto e offrire alla città un’occasione di impegno, di partecipazione anche politica coltivando l’interesse, le persone, i fatti, le idee, le cose, la cultura e la formazione delle nuove generazioni d’intesa con scuole e università. Intende farlo fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza anti-razzista e laica.

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

  • Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
  • Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un’attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali, attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale. -Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualifica- zione.
  • Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell’Associazione.
  • Cura di iniziative editoriali, redazione di articoli, periodici che favoriscano la diffusione della cultura, posta alla base delle finalità dell’Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi. Nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
  • L’Associazione si rende disponibile alla partecipazione a feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di progetti con finalità assonanti a quelle della stessa.
  • L’Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
  • Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
  • L’Associazione può avvalersi di collaboratori esterni, quali ad esempio informatici, educatori , media manager o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell’Associazione.
  • Le attività istituzionali dell’Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L’associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

  • Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto. Nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
  • Stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
  • Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile alle finalità. In particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare ogni altra iniziativa, o esercitare ogni altra attività necessaria, o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3: Assunzione e perdita della qualifica di socio

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto. L’adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all’associazione, con espressa dichiarazione di accettare e quindi, impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– scioglimento dell’associazione;
– mancato pagamento della quota sociale;
– esclusione dovuta a gravi motivi, ai sensi dell’articolo 15;
– dimissioni.

Articolo 4: Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività promosse dall’associazione. Nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento. Ogni socio maggiore di età, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell’associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.

Gli esercenti la patria potestà dei minorenni o i minorenni di età pari o superiore ad anni sedici hanno diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee. La loro partecipazione non incide sui quorum costitutivo e deliberativo. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere. Nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell’associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale.

In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’associazione, le sue strutture e le sue attrezzature. Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 5: Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l’adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l’uguaglianza di diritti di tutti i soci maggiorenni. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Queste devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dalla Presidenza.

I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta. In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto. Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 6: Organismi sociali

Sono organismi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione,
  • la Presidenza,
  • il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell’ente,
  • il Vice presidente
  • il segretario
  • il tesoriere
  • l’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017
  • il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7: Durata e scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017. Lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45 d.lgs. 117/2017 e, in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 8: Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto dell’associazione. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell’Assemblea. Spetta all’Assemblea dei soci:

  • approvare il bilancio annuale consuntivo, assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi. Conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
  • eleggere e revocare i componenti della Presidenza;
  • nominare e revocare i soggetti indicati nel successivo art. 16;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto a norma del successivo articolo 11;
  • deliberare sull’assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
  • disporre sullo scioglimento dell’associazione ai sensi del precedente articolo 7, sulla fusione o
    trasformazione della stessa;
  • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • le votazioni avvengono per alzata di mano o attraverso l’utilizzo di strumenti digitali: potranno avvenire con scrutinio segreto, nel caso un terzo dei soci presenti, con diritto di voto, ne faccia richiesta;
  • è espressamente previsto il principio del voto singolo;
  • l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa;
  • Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Articolo 9: Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura della Presidenza su propria iniziativa. In ogni caso, deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. La Presidenza può stabilire modalità aggiuntive di convocazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio dell’avviso presso l’ultimo indirizzo e-mail dell’associato o la consegna manuale o per posta ordinaria.

Articolo 10: Validità della Costituzione dell’Assemblea e delle votazioni

Salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 11, l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 11: Modificazione dello Statuto

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. L’assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione, in presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci. Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 12: Presidenza

I componenti della Presidenza vengono eletti dall’Assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica tre anni. La Presidenza è composta da un minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri di Presidenza sono rieleggibili. I componenti della Presidenza non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei componenti di Presidenza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri di Presidenza e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

La Presidenza elegge al suo interno il Presidente pro tempore dell’Associazione di cui al successivo articolo 14. Sono inoltre compiti specifici della Presidenza garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell’associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. La Presidenza può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

La Presidenza ha il compito di:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale;
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
  • predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
  • deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • deliberare circa l’ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Presidenza specificamente individuati;
  • convocare l’Assemblea nei casi e con le modalità previste dall’art. 9;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l’Associazione;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre
    associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • individuare ed istituire le attività diverse di cui all’art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
  • deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza
    dell’Assemblea dei soci.

Articolo 13: Dimissioni del socio e del consigliere di Presidenza e operatività della Presidenza

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o alla Presidenza e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati. I consiglieri di Presidenza sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà della Presidenza dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere di Presidenza rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione della Presidenza e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione della Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione della Presidenza.

La Presidenza valuta l’opportunità di convocare un’apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente. Può scegliere di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea dei soci. L’ Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, questa non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

La Presidenza decade quando viene a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea dei soci. In tutti i casi in cui risulti decaduta, la Presidenza uscente deve contestualmente convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni. L’Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall’avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

Articolo 14: Presidente e Vicepresidente

Il Presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell’associazione. Costui permane in carica sino alla scadenza del mandato della Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile. Al Presidente spetta dirigere l’attività della Presidenza, nonché eseguire le delibere dell’Assemblea e della Presidenza. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall’incarico dovrà formalizzarle per iscritto all’interno della riunione della Presidenza oppure dell’Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all’interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro della Presidenza, secondo le norme stabilite all’articolo 13 dello statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

Articolo 15: Azioni disciplinari

La Presidenza, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all’entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell’Atto costitutivo e dello Statuto, nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.
Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, la Presidenza può, sempre con delibera motivata, decretare l’esclusione del socio. Dell’applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell’Assemblea l’applicazione delle sanzioni della sospensione e dell’esclusione resterà sospesa.

Articolo 16: Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma e salvo che l’esercizio del controllo di revisione non sia esercitato dall’organo di controllo di cui al precedente comma, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 17: Libri sociali

L’associazione instituisce i seguenti libri sociali:
•Delle adunanze e delle delibere assembleari,
• Delle adunanze e delle delibere della Presidenza,
• Dei soci.
I libri sono tenuti a cura della Presidenza, potendo a ciò delegare un suo componente.

Articolo 18: Volontari e Volontariato

L’Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. Per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato, in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.
Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017. Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque percento del numero dei soci. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione.

Articolo 19: Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
  • dalle quote sociali;
  • dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
  • dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all’art. 1 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché all’acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20: Esercizio sociale e bilancio annuale

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio, predisposto a cura della Presidenza nelle forme previste dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Ove ricorrano i presupposti di cui al citato art. 13, comma 2, l’associazione potrà redigere il rendiconto gestionale di cassa. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. Potrà essere previsto un differimento dei termini in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017. Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei
soci che ne facciano richiesta.

Articolo 21: Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni delle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.